Quando il commercialista tenutario delle scritture contabili rischia l’applicazione della sanzione massima prevista pari a euro 300.000,00.
In tema di normativa antiriciclaggio è di rilevante attualità, considerato l’incremento dei controlli delle fiamme gialle presso gli studi professionali (anche in seguito ai numerosi visti rilasciati sulle pratiche relative ai super bonus in edilizia), la determinazione delle sanzioni previste dal d.lgs.231/2007 che interessano maggiormente i professionisti, come previsto dagli art.56, 57, 58.
Ognuno di questi articoli, prevede una fattispecie “base”, contemplata nei primi commi degli stessi articoli, e una fattispecie “qualificata”, prevista dai rispettivi secondi commi.
Le sanzioni più gravi, dette qualificate, sono quelle previste dall’art.58 co.2, relativamente alla violazione degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, per le quali la sanzione prevista è compresa tra 30.000,00 e 300.000,00 euro, in base alla valutazione discrezionale dell’organo deputato all’emissione del decreto sanzionatorio, assimilabile ad una vera e propria ordinanza ingiunzione, ossia il Ministero dell’Economia e delle Finanze; questo, procede all’irrogazione della sanzione sulla base del processo verbale di costatazione ricevuto dalla Guardia di Finanza; tale decreto deve essere emesso entro due anni dalla ricezione della relativa documentazione dal parte del MEF. Tale modalità di applicazione delle sanzioni è stata modificata dal d.lgs.90/2017, in quanto in precedenza questa violazione era punita con una sanzione dall’1 al 40 percento dell’importo dell’operazione non segnalata.
Lo stesso art. 58, al co.1, prevede una fattispecie meno grave inerente il mancato assolvimento dell’obbligo di segnalazione operazione sospetta, punito con una sanzione in misura fissa pari ad euro 3.000,00 (la così detta fattispecie base).
L’art. 56 si occupa invece delle irregolarità contestate inerenti a quelli che sono gli obblighi di adeguata verifica, mentre l’art. 57 degli obblighi di conservazione (decennale) della relativa documentazione. Anche entrambe i menzionati articoli prevedono una fattispecie base, punita con una sanzione fissa di 2.500,00 euro, e una fattispecie “qualificata”, punita invece con una sanzione variabile da 2.500,00 a 50.000,00, anche qui secondo la discrezionalità del MEF.
In riferimento alla sanzione più grave, prevista dall’art.58 co.2, può essere interessante riferire di una vicenda che ha interessato un dottore commercialista, che nella predisposizione delle registrazioni contabili aveva commesso presunte irregolarità a parere degli operanti.
La Guardia di Finanza aveva condotto un’ispezione presso lo studio del professionista in seguito alla verifica presso un suo cliente, del quale il commercialista risultava il depositario delle scritture contabili presso l’agenzia delle entrate. La società si occupava del recupero metalli, effettuando acquisti da venditori soggetti privati che erano solitamente regolati per contanti. La società emetteva autofatture per gli acquisti di rottami metallici, il cui pagamento avveniva tramite contanti prelevati, per ingenti importi, da conti opportunamente alimentati con assegni per le corrispondenti somme.
I militari avevano così ricostruito il volume delle movimentazioni nell’arco di un periodo pluriennale, che era risultato di importo pari a svariati milioni di euro.
Sulla base del P.V.C. della Guardia di Finanza, il Ministero aveva emesso ordinanza ingiunzione in base alla versione previgente dell’art.58, che prevedeva la sanzione variabile dall’1 al 40 percento delle somme contestate.
Il ricorso del professionista presso il Tribunale della capitale non coglieva nel segno per quanto atteneva, in via principale, le eccezioni di forma e di merito; in subordine, il professionista aveva chiesto la rideterminazione della sanzione al minimo edittale.
Dall’autorità giudiziaria la fattispecie è stata ritenuta grave, come previsto dall’art. 58 co.2 del d.lgs. 231/2007; il commercialista incaricato, sottolinea la sentenza, risultava il “tenutario” presso l’Agenzia delle Entrate delle relative scritture contabili, aspetto, questo, sempre di rilevante importanza al fine della selezione dei soggetti da sottoporre ad indagine da parte degli organi preposti.
Occorre rilevare, tuttavia, che il Tribunale ha constatato la modifica intervenuta, da parte del d.lgs.90/2017 in vigore dal 5.07.2017, al d.lgs.231/2007, che ha mutato il regime sanzionatorio previsto dall’art.58 del d.lgs.231/2007 per la mancata segnalazione di operazioni sospette, prima punite con sanzione in percentuale a quanto non segnalato, mentre attualmente con una sanzione da 30.000,00 a 300.000,00 che ha consentito, pur con l’applicazione del massimo previsto pari a 300.000,00 euro, un notevole ridimensionamento di quanto ipotizzato in sede di PVC dagli operanti (essendo le somme contestate, come ricostruite meticolosamente dagli accertatori, dell’ordine di alcuni milioni di euro).
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